Descrizione
Le domanda dovranno pervenire entro e non oltre il 15 agosto 2024;
2. Sono esclusi dal beneficio gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso
scuole paritarie. Per potere fruire del beneficio è necessario attestare la frequenza scolastica nel mese di
riferimento, per non meno di 15 giorni. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di
vacanza o la chiusura e l’inizio dell’anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del contributo per il
rimborso dell’abbonamento per il trasporto, sono ridotti proporzionalmente;
3. Destinatari dell’intervento sono gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, statali e
paritarie, che si servono di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare una istituzione scolastica secondaria di
secondo grado, statale e paritaria, fuori dal proprio comune di residenza, o frazione di esso, nell’anno scolastico
2022/2023;
4. I Comuni nell’utilizzazione dei contributi di cui al sopracitato art. 8 comma 9, della L.R. n.13/2022 dovranno
garantire prioritariamente la gratuità del trasporto extraurbano per gli studenti e studentesse frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado, con un ISEE, in corso di validità, non superiore a € 10.632;
5. Soddisfatto tale obbligo, eventuali somme residuali potranno essere destinate a coprire contributi per redditi
superiori, secondo differenziate aliquote ISEE, autonomamente disposte dalle Amministrazioni comunali;
6. Per coloro che hanno usufruito del bonus trasporto ministeriale verrà corrisposto
proporzionalmente la differenza dell’abbonamento.