Whistleblowing

Dettagli della notizia

Segnalazione violazioni D.Lgs n°24/2023

Data:

11 Settembre 2023

Tempo di lettura:

Descrizione

CHI E’ IL WHISTLEBLOWER ?
Il whistleblower è la persona che segnala al Comune, divulga pubblicamente o o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

QUALI SONO LE NORME?
Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, entrato in vigore il 30 marzo 2023, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Whistleblowing.
La materia è disciplinata anche da altre norme che si regolano taluni aspetti:

  • Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  • Regolamento (UE) n.2016/679, per gli aspetti relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
  • Legge 6 novembre 2012, n. 190 che contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

QUANDO SI APPLICANO LE NUOVE NORME?
Le nuove regole hanno effetto per le amministrazioni pubbliche a partire dal 15 luglio 2023

CHI PUO’ FARE UNA SEGNALAZIONE ?
Sono legittimate a presentare una segnalazione le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, come:

  • dipendenti (anche se in prova o cessati dal servizio);
  • chi si trova in fase di selezione o in fase precontrattuale per diventare dipendente comunale;
  • lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune;
  • volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) che prestano la propria attività presso il Comune;
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza esercitate anche di fatto presso il Comune.

Tali soggetti possono segnalare ciò di cui sono venuti a conoscenza nel contesto di un rapporto di tipo lavorativo che, tuttavia, può anche non essere ancora iniziato (ad esempio, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), oppure può essere già terminato (ad esempio, quando le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso). Le informazioni possono, anche essere state apprese durante il periodo di prova.

COSA SI PUO’ SEGNALARE?
La segnalazione può riguardare qualunque violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, che consiste in comportamenti, atti o omissioni, anche se la violazione non si è ancora realizzata ma potrebbe essere commessa.
Sono escluse, invece, e, quindi, non possono essere segnalate, le violazioni che sono già disciplinate dall’Unione europea da specifiche norme, come, ad esempio, in materia di servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, violazioni nazionali che attuano atti dell’Unione, violazioni che riguardano la sicurezza nazionale e gli appalti relativi alla difesa o sicurezza nazionale (a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea).
Attenzione!
Non è consentito presentare una segnalazione se si vuole effettuare una contestazione o rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere esclusivamente personale del segnalante, e non è possibile neppure segnalare questioni che riguardano esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o riguardano i propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate.

COME VIENE PROTETTO IL SEGNALANTE ?
Chi effettua una segnalazione (c.d. “Whistleblower”) potrebbe essere spinto a non segnalare nulla per paura di ritorsioni interne alla stessa organizzazione, sia nell’ambito del rapporto lavorativo (dequalificazione, mobbing, provvedimenti organizzativi peggiorativi del suo status, licenziamento…) sia nell’ambito dei rapporti umani (allontanamento dai colleghi e isolamento, ritorsioni personali).
Il legislatore ha quindi previsto una serie di misure che assicurano

  • prima di tutto, la riservatezza della persona che effettua la segnalazione, delle altre persone che vengono menzionate, del contenuto e della documentazione che viene allegata alla segnalazione;
  • una specifica protezione dalle ritorsioni che il segnalante, o la persona che lo abbia sostenuto e aiutato a fare la segnalazione (“facilitatore”) o i colleghi di lavoro o i parenti entro il quarto grado o le altre persone legate da un legame affettivo con la persona segnalante, potrebbero subire in conseguenza della segnalazione o della divulgazione pubblica o della denuncia fatta all’autorità giudiziaria o contabile. Queste persone possono comunicare all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le ritorsioni che ritengono di avere subito. L’ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.
  • Il divieto di ritorsione è poi rafforzato da fatto che nei procedimenti giudiziari o amministrativi o nelle controversie stragiudiziali che riguardano l’accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti di persone tutelate, si presume che tali atti o comportamenti siano stati compiuti proprio a causa della segnalazione. La prova contraria è a carico di chi ha posto in essere gli atti o comportamenti denunciati come ritorsori che avrà il peso di dover dimostrare che il comportamento o l’atto adottato non è una conseguenza della segnalazione o denuncia ma è motivato da ragioni estranee.
  • Se chi ha subito una ritorsione richiede il risarcimento dei danni subiti gli basterà dimostrare di aver presentato una segnalazione/divulgazione pubblica/denuncia e di avere subito un danno. Anche in questo caso si presume che il danno è conseguenza della segnalazione per cui il peso di dover dimostrare che tale danno non è una conseguenza dell’atto denunciato come ritorsivo è a carico di chi ha posto in essere gli atti o comportamenti nei confronti della persona segnalante o delle altre persone protette dalle nuove regole.
    SI PUO’ PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE ANONIMA?
    Tutelare la riservatezza delle informazioni non significa consentire una segnalazione anonima. Il segnalante deve essere identificato necessariamente perché lo impongono altre norme previste dal Codice dell’amministrazione digitale.
    Tuttavia, i suoi dati saranno tenuti riservati e protetti in modo rafforzato per tutto il tempo necessario ad effettuare le verifiche del caso.

FINO A QUANDO VIENE ASSICURATA LA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE?
L’identità della persona segnalante viene mantenuta riservata per tutta la durata del procedimento e non sarà mai rivelata senza il consenso espresso della persona segnalante: solo il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) potrà conoscerla, qualora fosse necessario per condurre le indagini. Egli può avvalersi di altri dipendenti, specificamente autorizzati e formati sulla materia, che potranno accedere solo ad alcune informazioni, rispettando i limiti che saranno stabiliti dall’RPCT.
Inoltre, nessuno potrà presentare richieste di accesso agli atti allo scopo di conoscere l’identità del segnalante o ciò che egli ha riferito con la sua segnalazione.
Nel caso in cui a seguito della segnalazione si inneschi un procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale, cioè fino alla chiusura delle indagini preliminari.
Analogamente, nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Se la segnalazione dà luogo a un procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se sono stati effettuati in conseguenza della segnalazione.
Se, invece, la contestazione risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

COME SI EFFETTUA UNA SEGNALAZIONE ?
Il Comune di Pietraperzia ha previsto il seguente canale di segnalazione interna:

  • per iscritto mediante consegna del modulo predisposto dal Comune per la ricezione delle segnalazioni debitamente compilato secondo le istruzioni ivi descritte.
  • l’utilizzo di tale modello è obbligatorio;
  • Il modulo da compilare è reperibile di seguito in allegato e anche presso l’Ufficio del RPCT
  • Il modulo, sottoscritto dal segnalante deve essere presentato di persona, esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) presso il suo ufficio nella sede del Municipio (non al protocollo);

ATTENZIONE!
Non è consentita la presentazione di una segnalazione che non sia contenuta nel modulo predisposto dal Comune.
Non è consentita la consegna all’ufficio protocollo o a persone diverse dal RPCT o alle persone da questo espressamente designate.
Non possono essere inseriti dati o informazioni che in maniera chiara non sono utili al fine di svolgere gli accertamenti sulla violazione.

Oralmente, a seguito di incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) presso il suo ufficio nella sede del Municipio. La richiesta del segnalante di essere sentito di persona può essere presentata verbalmente, esclusivamente al RPCT.

A seguito del colloquio con il segnalante, l’RPCT o la persona da questi espressamente autorizzata provvederà a redigere il verbale che documenta la segnalazione e da atto dell’avvenuta identificazione della persona segnalante mediante un documento di riconoscimento in corso di validità, salvo che la persona sia identificabile in altro modo da indicare nel medesimo verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

E’ IMPORTANTE RICORDARE …
Per presentare la segnalazione e per effettuare le eventuali successive integrazioni o comunicazioni deve essere utilizzato un unico canale
Non è consentito presentare duplicazioni della stessa segnalazione. Qualora ciò avvenisse le segnalazioni successive verranno riunite a quella presentata per prima.
Ogni segnalazione verrà gestita, istruita ed esitata, nel rispetto delle regole sulla riservatezza di seguito indicate, solo ed esclusivamente dall’ RPCT e dalle persone da questi espressamente autorizzate. L’RPCT abilita le persone autorizzate alla gestione della segnalazione ad accedere alla piattaforma che ne definisce i profili di autorizzazione.

CHI EFFETTUA LA VIGILANZA E I CONTROLLI?
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalle norme vigenti.
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 11/09/2023, 12:51